Art. 2

LEGGE 11 aprile 2000, n. 83

In vigore dal 26 apr 2000
1. Dopo l' della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all', è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all' promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell', la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall', comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell', l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell', la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'". 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall', comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall', comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
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