1. All', comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All', comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Nota all':
- Si riporta il testo vigente dell' della citata legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
". - 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all' è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all' i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Pro
urn:nir:stato:legge:2000-04-11;83#art-8
In sintesi
La disposizione disciplina le sanzioni applicabili a chi non rispetta le disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8. Per i singoli lavoratori, professionisti o piccoli imprenditori inadempienti è prevista una sanzione da 500.000 a 1.000.000 di lire per ogni giorno di inosservanza. Le organizzazioni sindacali e le associazioni di rappresentanza che violano l'ordinanza sono invece punite con una sanzione da 5.000.000 a 50.000.000 di lire al giorno. L'importo viene determinato in base alla gravità dell'infrazione e alla consistenza o condizione economica del soggetto. I preposti ai settori di servizi che violano l'ordinanza rischiano inoltre la sospensione dall'incarico da trenta giorni a un anno.
Perché esiste questa norma
La norma intende rafforzare l'efficacia delle ordinanze nei servizi pubblici essenziali, inasprendo le sanzioni pecuniarie ed estendendo la responsabilità anche alle organizzazioni rappresentative e a nuove categorie di lavoratori.
A chi si applica
Si applica ai singoli prestatori di lavoro, professionisti, piccoli imprenditori, alle loro organizzazioni e associazioni di rappresentanza, nonché ai preposti nell'ambito di amministrazioni, enti o imprese erogatrici di servizi.
Esempio pratico
Un'associazione di rappresentanza di lavoratori autonomi o un singolo professionista decide di non rispettare le prescrizioni stabilite nell'ordinanza dell'autorità competente. A seguito dell'inadempimento, l'autorità irroga la sanzione pecuniaria giornaliera calcolata in base alla gravità della violazione e alla situazione economica del soggetto.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'ordinanza di cui all'art. 8. In caso di violazione: sanzione da 500.000 a 1.000.000 di lire al giorno per i singoli; sanzione da 5.000.000 a 50.000.000 di lire al giorno per organizzazioni e associazioni; sospensione dall'incarico da 30 giorni a 1 anno per i preposti.
Cosa è cambiato
La formula 'prestatori di lavoro subordinato o autonomo' è stata sostituita con 'singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori'. L'importo della sanzione pecuniaria per i singoli è stato aumentato dall'originario intervallo di 100.000-400.000 lire al nuovo intervallo di 500.000-1.000.000 di lire. È stata inoltre introdotta una sanzione specifica da 5.000.000 a 50.000.000 di lire giornaliere a carico delle organizzazioni e associazioni di rappresentanza inadempienti, con specifica della procedura di irrogazione ed applicazione.
Domande frequenti
Come e da chi vengono irrogate e applicate le sanzioni pecuniarie?Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
Dove vanno a finire le somme riscosse dalle sanzioni pecuniarie?I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Quale sanzione rischiano i preposti al settore delle imprese erogatrici di servizi?I preposti sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dell'incarico per un periodo compreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di un anno.