Art. 12

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

In vigore dal 27 apr 2001
Flessibilità dell'astensione obbligatoria 1. Dopo l' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 .
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