Art. 11

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

In vigore dal 28 mar 2000
(Parti prematuri). 1. All' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto". Nota all': - Il testo dell' della citata legge n. 1204 del 1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". - È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto". La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".
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