Art. 12
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
In vigore dal 27 apr 2001
Flessibilità dell'astensione obbligatoria
1. Dopo l' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-03-08;53#art-12