Titolo IIICapo I

Art. 21

Riduzione di personale del comparto della scuola .

In vigore dal 1 gen 2000
(Riduzione di personale del comparto della scuola). 1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall', comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell', comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall', comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell' della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica. 2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all', comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
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