Titolo IIICapo I

Art. 25

Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico .

In vigore dal 1 gen 2000
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico). 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.
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