Art. 9

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

In vigore dal 25 gen 2000
(Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all': - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, reca: "Regolamento recante modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni".
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