Art. 3

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

In vigore dal 23 lug 2016
(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ) 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti . Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia ; c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall', la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall', la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
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