Art. 8
LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512
In vigore dal 25 gen 2000
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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