Art. 5
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494
In vigore dal 29 dic 1999
(Universitadi Roma Tor Vergata).
1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n.331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad utilizzare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Ver- gata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.
Note all':
- La legge 25 giugno 1985, n. 331, reca: "Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria".
- Il testo dell'art. 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall' del D.P.R. 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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