Art. 1

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

In vigore dal 1 gen 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: (Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali). 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001. (2) 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4. 3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali; ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall' del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 , nonchè dall' del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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