Art. 8
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494
In vigore dal 29 dic 1999
(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e
al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. S51, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).
1. Le somme di cui all', comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonch‚ quelle di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.
2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre l 999.
Note all':
- Per il testo della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'.
- Per il testo del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'.
- Per il testo dell', comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'.
- Per il testo dell', comma 2-bis, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'.
Storico versioni
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