Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482
In vigore dal 4 gen 2000
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell' e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.
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