Art. 10
LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482
In vigore dal 4 gen 2000
1. Nei comuni di cui all', in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-12-15;482#art-10