Art. 2
LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482
In vigore dal 4 gen 2000
1. In attuazione dell' della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Nota all':
- Il testo dell' della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
". - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Storico versioni
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