Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 19 nov 1999
Definizioni
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Governo macedone" designa il territorio macedone e, quando è usato in senso geografico, designa il suolo, le acque ed il letto dei laghi compresi nella sua sfera di autorità sulle quali esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai fini della ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, conformemente alla legislazione interna ed al diritto internazionale;
(b) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Governo macedone o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
(h) il termine "nazionali designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne il Governo macedone, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;428#art-c-3