Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 19 nov 1999
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne il Governo macedone: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sugli utili; 3 - l'imposta sulla proprietà, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta macedone") (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "Imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428#art-c-2

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