AccordoTitolo VIII

Art. 95

In vigore dal 2 set 1999
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-95

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