Accordo›Titolo VIII
Art. 95
95 / 161In vigore dal 2 set 1999
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-95