Protocollo 1›Titolo VIII
Art. 1
In vigore dal 2 set 1999
ELENCO DEI PROTOCOLLI
Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco
Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco
Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
PROTOCOLLO N.1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI DEL MAROCCO
1. I prodotti figuranti nell'allegato originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune so ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio. 1997 al 1 gennaio 2000.
6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna, e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-1