Accordo

Art. 21

In vigore dal 7 ago 1999
Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, delle due Parti istituiscono una Commissione Culturale. Questa esaminerà l'evoluzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stabilirà dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione. Essa si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali ogni tre anni.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-21

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