Accordo
Art. 21
In vigore dal 7 ago 1999
Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, delle due Parti istituiscono una Commissione Culturale.
Questa esaminerà l'evoluzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stabilirà dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione. Essa si riunirà
alternativamente nelle rispettive capitali ogni tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-21