Accordo
Art. 19
In vigore dal 7 ago 1999
In virtù del presente Accordo, la.cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:
a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e
personale tecnico;
b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità
scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi. ed
ogni altra manifestazione;
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni
scientifici e tecnologici di alto livello;
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca
congiunti;
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di
ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica
accettata dalle due Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-19