Accordo

Art. 19

In vigore dal 7 ago 1999
In virtù del presente Accordo, la.cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate: a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi. ed ogni altra manifestazione; d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello; e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti; f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune; g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-19

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