Accordo
Art. 18
In vigore dal 7 ago 1999
Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo si seguenti settori:
- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera; - agronomia; - agricoltura e scienze dell'alimentazione; - gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione. - biotecnologie; - scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - scienze e tecnologie del mare; - energia; - ricerca industriale ed innovazione tecnologica; - nuovi materiali e genio civile; - preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura,
dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti; -
applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze
umane e sociali; - ogni altro settore di comune interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-07-27;262#art-a-18