Art. 16

Disposizioni finali .

In vigore dal 13 lug 1999
(Disposizioni finali). 1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli , il Governo è altresì delegato: a) ad adeguare l'importo minimo di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito; b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205#art-16

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