Art. 13

Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale .

In vigore dal 13 lug 1999
(Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale). 1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205#art-13

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