Art. 19
Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela .
In vigore dal 13 lug 1999
(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).
1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-25;205#art-19