Art. 10
LEGGE 11 maggio 1999, n. 140
In vigore dal 21 mag 1999
(Attività di valutazione delle leggi)
1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall' della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.
Nota all':
- Per l'argomento della legge 7 agosto 1997, n. 266, si veda nelle note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-11;140#art-10