Art. 10 · LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

Art. 10

LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

In vigore dal 21 mag 1999
(Attività di valutazione delle leggi) 1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall' della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999. 2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti. Nota all': - Per l'argomento della legge 7 agosto 1997, n. 266, si veda nelle note all'.
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