Art. 12

LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

In vigore dal 6 giu 2002
Inquadramento di personale delle camere di commercio 1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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