Art. 7-septies

In vigore dal 1 dic 2021
(( (Società cessionaria). )) (( 1. La società cessionaria ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'. 2. La società cessionaria si costituisce in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alla società cessionaria obblighi di segnalazione ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono. 3. Alla società cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) 18 --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
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