Art. 7-duodecies

In vigore dal 1 dic 2021
-duodecies (( (Requisito per la riserva di liquidità). )) (( 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attività facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidità pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi centottanta giorni. 2. La riserva di liquidità di cui al comma 1 è composta dalle seguenti attività: a) attività liquide di elevata qualità ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami; b) esposizioni con durata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019. 3. Le attività non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidità nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4. In caso di programmi di emissione che prevedano l'estensione della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'decies, il calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidità è basato sulla data ultima di scadenza.)) 18 --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
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