Art. 7-octies
In vigore dal 1 dic 2021
(( (Patrimonio separato). ))
((
1. Alle operazioni di cui all' si applicano le disposizioni dell', commi 2, 2-bis e 2-ter, dell' e dell', comma 2, salvo quanto specificato nei commi seguenti.
2. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria e le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell', comma 2, lettera a), nonchè ogni altro credito maturato dalla società cessionaria nel contesto dell'operazione di cui all' sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, inclusi quelli indicati all', e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all', lettera b).
3. Le disposizioni degli , commi 2, 2-bis e 2-ter e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo.
4. Alle cessioni di cui all' non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' , comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alla società cessionaria e alla garanzia prestata dalla medesima società si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Storico versioni
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