Art. 1

In vigore dal 15 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994: a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;90#art-1

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