Art. 1
In vigore dal 15 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:
a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;90#art-1