Art. 2

In vigore dal 15 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;90#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatti a Roma il 24 novembre 1994: trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale. — Testo vigente | Portale Normativo