Art. 2
In vigore dal 15 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;90#art-2