Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 15 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994: a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;90#art-1