Art. 4

LEGGE 8 marzo 1999, n. 50

In vigore dal 24 mar 1999
(Relazione annuale di semplificazione) 1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi. 2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.
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