Art. 11
LEGGE 8 marzo 1999, n. 50
In vigore dal 24 mar 1999
(Applicazione di disposizioni)
1. Le disposizioni di cui all', commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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