Art. 10

LEGGE 8 marzo 1999, n. 50

In vigore dal 24 mar 1999
(Copertura finanziaria) 1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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