Art. 12
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito n. 34.300;
b) Marina n. 14.155;
c) Aeronautica n. 16.750.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito n. 135;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 256.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 160.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell', ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 1.750 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell', terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1999, a norma dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unità.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali", (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell' della legge 18 agosto 1978, n. 497, in- tegrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' della legge 16 giugno 1977. n. 372.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri".
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica i I settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Storico versioni
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