Art. 7
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilità "Personale e affari generali ed amministrativi,> dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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