Art. 17
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero della
sanità e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all', comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Storico versioni
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