Art. 82
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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