Art. 80
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 2002
Disposizioni in materia di organizzazione
del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale
nel settore agricolo e di formazione professionale
1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all', comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
2. All', comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all' della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all', comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.
Storico versioni
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