Art. 77
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Disposizioni in materia di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.
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