Art. 67

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

In vigore dal 1 gen 1999
(Incremento delle pensioni sociali) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all' della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè dell'assegno sociale di cui all', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili. 2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell' della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell' della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale. 3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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