Art. 10
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Persone fisiche residenti in territori esteri
aventi un regime fiscale privilegiato)
1. All' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell', comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
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