Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

In vigore dal 1 gen 1999
(Proroga di termini) 1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli. 2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonchè quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo