Art. 62
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Disposizioni per i lavoratori in mobilità)
1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell', comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo , comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo , comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L', comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli , commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo , comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo , comma 32.
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