Art. 47

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

In vigore dal 1 gen 1999
(Destinazione del fondo di cui all', comma 3, della legge n. 449 del 1997) 1. Le disponibilità del fondo di cui all', comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di cui all', comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all', comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.
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